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Sez. 1, Sentenza n. 4576 del 09/12/1976 (Rv. 383309 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE - RAGIONI DELLA DECISIONE - NOZIONE - ESCLUSIONE DELLA COLPA NELLA SEPARAZIONE - DIRITTO ALL'ASSEGNO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383309-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE - RAGIONI DELLA DECISIONE - NOZIONE - ESCLUSIONE DELLA COLPA NELLA SEPARAZIONE - DIRITTO ALL'ASSEGNO - CONDIZIONI.*

Le 'ragioni della decisioné, che il giudice deve, fra l'altro, valutare per il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno di divorzio, ai sensi dell'art 5 quarto comma della legge 1 dicembre 1970 n 898, sono quelle determinative della pronuncia di scioglimento del matrimonio, in relazione all'impossibilita di ricostituzione della comunione spirituale e materiale della famiglia, e, pertanto, non si identificano od esauriscono nella colpa eventualmente accertata in Sede di separazione personale, ma si estendono a tutto il comportamento dei coniugi incidente su detta impossibilita. Ne consegue che l'esclusione della colpa di un coniuge, in Sede di separazione, non e di per se idonea a far negare il diritto dell'altro coniuge all'assegno di divorzio, potendo questo trovare fondamento e giustificazione nel comportamento del coniuge colpevole successivo alla separazione (nella specie, consistente in una irreprensibile condotta e buona disposizione alla riconciliazione). (V 4175/75, mass n 378520; (V 4050/75, mass n 378353).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)