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Sez. L, Sentenza n. 8152 del 27/07/1999 (Rv. 529010 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA | Espropriazione forzata dei crediti - Competenza del giudice del luogo di residenza del terzo debitore - Nozione di residenza del terzo debitore nella qualità istituto di credito - Sede dell'agenzia avente in carico il rapporto da dichiarare - Debitore esecutato - I.N.P.S. - Mancata coincidenza territoriale tra la sede provinciale I.N.P.S. onerata del debito e la filiale della banca assoggettata al procedimento esecutivo presso terzi - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529010-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA

La competenza territoriale per il procedimento di esecuzione appartiene, con riguardo ad espropriazione forzata dei crediti, al giudice del luogo di residenza del terzo debitore, che coincide, ove questo sia un istituto di credito, con la sede dell'agenzia che abbia in carico il rapporto da dichiarare, senza che rilevi, nel caso in cui debitore esecutato sia l'I.N.P.S., la circostanza della mancata corrispondenza territoriale tra la sede provinciale del predetto istituto onerata del debito per il quale viene svolta la procedura esecutiva, e la filiale della banca terza debitrice, trattandosi di questione che attiene al merito della controversia, e non già alla competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 543 quater, Cod. Proc. Civ. art. 19 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)