Sez. 3, Sentenza n. 5180 del 26/05/1994 (Rv. 486792 - 01)
Competenza civile - Competenza per territorio - Esecuzione forzata | Espropriazione forzata dei crediti - Competenza del pretore del luogo di residenza del terzo debitore - Inderogabilità - Limiti - Domicilio in altro foro eletto dal creditore procedente con l'atto di precetto - Irrilevanza.
Competenza civile - Competenza per territorio - Esecuzione forzata
La competenza territoriale per il procedimento di esecuzione - che è inderogabile, onde le violazioni della relativa disciplina sono rilevabili (ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., nel testo previgente alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990) anche di ufficio in ogni stato e grado del processo - appartiene, con riguardo ad espropriazione forzata dei crediti, al pretore del luogo di residenza del terzo debitore (equivalendo, peraltro, la nozione di residenza, ove il debitore sia un istituto di credito, a quella della sede dell'agenzia che abbia in carico il rapporto da dichiarare, salva la prova che si tratti di articolazione aziendale non autorizzata alla rappresentanza dell'istituto medesimo), senza che rilevino, ai fini dell'individuazione di diverso giudice, né l'elezione, con l'atto di precetto, di domicilio in altro foro da parte del creditore procedente; né la circostanza che alcuni, fra i più debitori chiamati a rendere la dichiarazione ex art. 548 cod. proc. civ., abbiano residenza in luogo diverso da quello proprio del debitore con riguardo al quale sussiste la competenza territoriale del giudice adito - potendo il radicamento di siffatta competenza essere escluso solo quando sia dimostrato che l'indicazione di quest'ultimo debitore abbia carattere fittizio, per la totale estraneità del soggetto alla causa e per la strumentalità dell'indicazione stessa alla elusione del giudizio del giudice naturale -; né, infine, il contenuto delle dichiarazioni resa dal detto terzo davanti al pretore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)