Sez. L, Sentenza n. 12868 del 12/07/2004 (Rv. 574468 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti di lavoro e previdenziali - Ritardato pagamento del solo importo capitale della somma dovuta - Estinzione parziale dell'obbligazione - Configurabilità - Rivalutazione ulteriore della somma dovuta a titolo di rivalutazione per il periodo compreso tra la data delle condizioni di responsabilità del debitore e quella del tardivo pagamento del capitale - Necessità - Estensione agli interessi maturati fino alla data del pagamento - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
Con riguardo ai crediti soggetti al regime derivante, quanto a interessi legali e rivalutazione monetaria, dall'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. - nei quali rientrano, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, anche i crediti previdenziali e assistenziali, in caso di ritardato pagamento del solo importo capitale della somma dovuta, deve ravvisarsi l'estinzione solo parziale dell'obbligazione, atteso che il credito complessivo deve necessariamente tener conto della rivalutazione di tale importo per il periodo compreso tra la data in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità del debitore e quella in cui è avvenuto il ritardato pagamento del capitale, nonché degli interessi legali sull'importo e per il periodo prima precisati; in tali ipotesi, la somma dovuta a titolo di rivalutazione relativamente al suddetto periodo deve essere ulteriormente rivalutata con riferimento al momento della decisione, ma tale rivalutazione non può riguardare anche l'importo degli interessi maturati fino alla data del pagamento, in quanto essi non fanno parte del capitale. (Fattispecie anteriore alla entrata in vigore dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)