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Sez. U, Sentenza n. 11048 del 22/12/1994 (Rv. 489354 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti di lavoro e previdenziali - Ritardato pagamento del solo importo capitale della somma dovuta - Estinzione parziale dell'obbligazione - Configurabilità - Rivalutazione ulteriore della somma dovuta a titolo di rivalutazione per il periodo compreso fra la data delle condizioni di responsabilità del debitore e quella del tardivo pagamento del capitale - Necessità - Inclusione nel computo degli interessi maturati fino alla data del pagamento - Inammissibilità - Maturazione di ulteriori interessi sugli interessi dovuti - Divieto.
Stato
decisa il 1994-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489354-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

Con riguardo ai crediti soggetti al regime derivante, quanto a interessi legali e rivalutazione monetaria, dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. - nei quali rientrano, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, anche i crediti previdenziali -, in caso di ritardato pagamento del solo importo capitale della somma dovuta, deve ravvisarsi l'estinzione parziale dell'obbligazione, atteso che il credito complessivo deve necessariamente tener conto della rivalutazione di tale importo per il periodo compreso fra la data in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità del debitore e quella in cui è avvenuto il tardivo pagamento del capitale, nonché degli interessi legali sull'importo e per il periodo prima precisati; in tali ipotesi, la somma dovuta a titolo di rivalutazione relativamente al suddetto periodo deve essere ulteriormente rivalutata con riferimento al momento della decisione, ma tale rivalutazione non può riguardare anche l'importo degli interessi maturati fino alla data del pagamento, atteso che essi non fanno parte del capitale; né su tali interessi sono dovuti, stante il divieto posto dall'art. 1283 cod. civ., gli ulteriori interessi maturati nel periodo successivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)