Sez. 5, Sentenza n. 43454 del 04/10/2001 Ud. (dep. 03/12/2001) Rv. 220256 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - AZIONE CIVILE E AZIONE PENALE (RAPPORTI) | Risarcimento del danno derivante da reato - Giudizio di appello - Richiesta della parte civile di conferma delle statuizioni che la riguardano - Liquidazione di importo superiore a quello stabilito in primo grado - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - AZIONE CIVILE E AZIONE PENALE (RAPPORTI)
In tema di azione civile nel giudizio penale, il giudice di appello, in difetto di una specifica richiesta della parte interessata, non è legittimato a mutare il contenuto della pronuncia risarcitoria emessa in primo grado, atteso che egli non può statuire in assenza di domanda di parte. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di secondo grado, limitatamente alle statuizioni civili, in quanto il giudice di appello, nel confermare la condanna dell'imputato per il delitto di lesioni volontarie, aveva aumentato la somma liquidata alla parte civile a titolo di risarcimento del danno, benché quest'ultima si fosse limitata a chiedere la conferma delle statuizioni che la riguardavano).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)