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Sez. 1, Sentenza n. 50709 del 30/10/2014 Ud. (dep. 03/12/2014) Rv. 261757 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Divieto di "reformatio in peius" - Statuizioni civili - Operatività.
Stato
decisa il 2014-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261757-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

La decisione con cui il giudice di rinvio liquida in favore della parte civile non impugnante una somma di denaro maggiore rispetto a quella indicata nella sentenza annullata limitatamente ai criteri seguiti per la quantificazione del danno su ricorso del solo imputato, è in contrasto con il divieto di "reformatio in peius", con il principio devolutivo previsto dall'art. 597, comma primo, cod. proc. pen., e con le regole processuali che disciplinano l'azione civile nel processo penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)