Sez. 1, Sentenza n. 5549 del 13/09/1983 (Rv. 430493 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SOCIETÀ (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ) - ESENZIONI E RIDUZIONI - IN GENERE - SOCIETÀ COSTITUITE NELL'ITALIA MERIDIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE - ESENZIONE DECENNALE EX ART. 14 DELLA LEGGE N. 717/1965 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - SOCIETÀ AVENTI AD OGGETTO LA PRODUZIONE DI SERVIZI - INCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SOCIETÀ (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ) - ESENZIONI E RIDUZIONI - IN GENERE - SOCIETÀ COSTITUITE NELL'ITALIA MERIDIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE - ESENZIONE DECENNALE EX ART. 14 DELLA LEGGE N. 717/1965 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - SOCIETÀ AVENTI AD OGGETTO LA PRODUZIONE DI SERVIZI - INCLUSIONE.*
L'esenzione decennale dall'imposta sulle società, prevista dallo art. 14 della legge 26 giugno 1965 n. 717 in favore delle società che si costituiscono nell'Italia meridionale per la realizzazione di nuove iniziative produttive in quell'ambiente territoriale, non richiede che tali iniziative siano realizzate mediante la installazione di veri e propri impianti industriali, e si applica anche alle società che abbiano ad oggetto la produzione di servizi, anche queste ultime rispondendo allo scopo della norma di promuovere nuove iniziative economiche al fine di incrementare l'occupazione e di migliorare le condizioni delle popolazioni di territori economicamente depressi; per tali società, a realizzare il collegamento funzionale, stabile e continuativo, tra impresa e territorio previsto dalla norma ai fini dell'esenzione può ritenersi sufficiente l'esistenza della Sede nel detto territorio, essa comportando proprio quell'incremento di attività economica che il legislatore ha inteso facilitare, a causa, quanto meno, degli affari necessariamente connessi con la predisposizione e la conservazione dei mezzi della gestione imprenditoriale che si svolgono nella Sede dell'impresa. (V 6040/78, mass n 395856).*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1965 num. 717 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)