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Sez. 1, Sentenza n. 6040 del 18/12/1978 (Rv. 395856 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - IMPOSTE SUL REDDITO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - ESENZIONE DECENNALE EX LEGGE N 635 DEL 1957 - AMBITO DI APPLICAZIONE - IMPRESE ARTIGIANE E PICCOLE INDUSTRIE - CONDIZIONI - PRODUZIONE DI BENI O SERVIZI - IRRILEVANZA - IMPRESA DI TRASPORTO CON ATTIVITA IN ALTRE ZONE - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1978-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395856-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - IMPOSTE SUL REDDITO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - ESENZIONE DECENNALE EX LEGGE N 635 DEL 1957 - AMBITO DI APPLICAZIONE - IMPRESE ARTIGIANE E PICCOLE INDUSTRIE - CONDIZIONI - PRODUZIONE DI BENI O SERVIZI - IRRILEVANZA - IMPRESA DI TRASPORTO CON ATTIVITA IN ALTRE ZONE - ININFLUENZA.*

L'esenzione decennale dalle imposte sui redditi, prevista dall'art 8 della legge 29 luglio 1957 n 635, si applica a favore delle nuove attivita artigiane e delle nuove piccole industrie che sorgano nelle zone indicate come depresse dalla legge medesima, senza distinzione fra imprese produttrici di beni e imprese erogatrici di servizi. Detta esenzione compete, pertanto, nel concorso delle altre condizioni stabilite dalla legge, alla impresa di autotrasporti per conto terzi avente Sede in un comune compreso in una zona economicamente depressa. (V 2904/78, mass n 392328; (Conf 2985/76, mass n 381754).*

Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8, Legge 13/06/1961 num. 526 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)