Sez. 5, Sentenza n. 6244 del 16/03/1977 Ud. (dep. 19/05/1977) Rv. 135895 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - PROVA TARDIVAMENTE DEDOTTA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - PROVA TARDIVAMENTE DEDOTTA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Nel giudizio di opposizione a decreto penale la prova tardiva dell'impedimento dell'opponente a comparire puo essere fornita anche dopo la pronuncia della sentenza che dichiara esecutivo il decreto di condanna. Tuttavia perche tale prova possa avere giuridica Rilevanza e determinare l'annullamento della sentenza, e necessario che l'opponente dimostri che tanto l'impedimento quanto la mancata comunicazione di esso al giudice siano dipesi da caso fortuito o da forza maggiore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)