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Sez. 1, Sentenza n. 23402 del 11/09/2008 (Rv. 605027 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITÀ - MATRIMONIO PUTATIVO - BUONA FEDE DEI CONIUGI - DIRITTI DEI CONIUGI | Procedimento di separazione - Domanda di accertamento del diritto al mantenimento o agli alimenti - Sopravvenuta dichiarazione di nullità del matrimonio ecclesiastico - Conseguenze - Cessazione della materia del contendere - Esclusione - Eccezioni - Riconoscimento di assegno provvisorio al coniuge di buona fede.
Stato
decisa il 2008-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605027-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITÀ - MATRIMONIO PUTATIVO - BUONA FEDE DEI CONIUGI - DIRITTI DEI CONIUGI

La pronunzia di nullità del matrimonio ecclesiastico sopravvenuta in pendenza del procedimento di separazione personale dei coniugi non comporta la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento del diritto al mantenimento e/o agli alimenti, la quale ha la sua causa nel matrimonio e conserva la sua attualità anche a seguito della dichiarazione di nullità del matrimonio ecclesiastico, trovando applicazione la disciplina del matrimonio putativo. Tuttavia, nel caso in cui il giudice investito della delibazione della sentenza ecclesiastica abbia provveduto, seppure in via provvisoria, in ordine al mantenimento, ai sensi dell'art. 8 della legge 25 marzo 1985, n. 121, nel procedimento di separazione non vi è più spazio per una pronunzia in ordine alla corresponsione dell'assegno di cui all'art. 129 cod. civ. al coniuge in buona fede.

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1929 num. 847 art. 18 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 128 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 129, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)