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Sez. 1, Sentenza n. 2852 del 17/03/1998 (Rv. 513719 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Giudizio di delibazione - Misure economiche provvisorie a favore di uno dei coniugi - Provvedimento - Natura - Presupposti.
Stato
decisa il 1998-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513719-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI

Il provvedimento con il quale la Corte di Appello, chiamata a delibare la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio religioso, disponga misure economiche provvisorie in favore di uno dei coniugi (ex art. 8, n. 2 del Nuovo Concordato, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121), rientra tra i provvedimenti cosiddetti "a natura anticipatoria" (funzionali, cioè, ad assicurare preventivamente la concreta realizzabilità della decisione definitiva), ed è subordinato all'accertamento, in via puramente delibatoria, del diritto del richiedente al conseguimento dell'indennità ("fumus boni iuris"), nonché del pericolo di pregiudizio alla sua attuazione in pendenza del giudizio per farlo valere in via ordinaria ("periculum in mora").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 129 bis CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)