Sez. 2, Sentenza n. 710 del 14/03/1974 (Rv. 368547 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE E SCARICO ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - INDENNITA PER LA MODIFICA - NORMALE COLTIVAZIONE DEL FONDO SUPERIORE - LAVORI DI ARATURA - SMOTTAMENTI NEL FONDO INFERIORE - DIRITTO ALL'INDENNITA - INSUSSISTENZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE E SCARICO ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - INDENNITA PER LA MODIFICA - NORMALE COLTIVAZIONE DEL FONDO SUPERIORE - LAVORI DI ARATURA - SMOTTAMENTI NEL FONDO INFERIORE - DIRITTO ALL'INDENNITA - INSUSSISTENZA.*
Il proprietario del fondo inferiore deve sottostare all'eventuale pregiudizio che gli derivi dalle opere dirette alla normale coltivazione compiute dal proprietario del fondo superiore, anche se le stesse possono avere riflessi piu o meno rilevanti sul deflusso delle acque a carico del fondo inferiore ed anche se i lavori di aratura determinino qualche smottamento di terreno su quest'ultimo fondo, non rientrando tali opere tra quelle di sistemazione agraria - che implicano una vera e propria trasformazione strutturale del fondo che incida in modo profondo e permanente sul regime delle acque alternandone il deflusso - per le quali e prevista dall'art 913, secondo comma, cod civ, la corresponsione di un'indennita a favore del proprietario pregiudicato dalla modificazione del deflusso delle acque.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)