diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7934 del 23/08/1997 (Rv. 507046 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE | Aggravamento ed impedimento - Modifiche apportate dal proprietario del fondo dominante - Illiceità - Rimedi - Riduzione in pristino od esecuzione di nuove opere che neutralizzino l'aggravamento - Necessità - Eccezioni - Opere di trasformazione o sistemazione agraria - Modifica del deflusso delle acque ed obbligo di corresponsione di un mero indennizzo - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1997-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507046-01

PROPRIETÀ - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE

La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 913 cod. civ. ammette solo eccezionalmente, in relazione ad opere di sistemazione o trasformazione agraria, la possibilità di modificare il deflusso delle acque previa corresponsione di una mera indennità al proprietario del fondo finitimo (derogando all'ipotesi generale che obbliga l'autore delle modifiche alla riduzione in pristino o alla esecuzione di opere eliminative), ma non presuppone che, ogni qualvolta dette opere debbano esser compiute, la modificazione dello scolo possa venir realizzata senza alcun limite, poiché l'interesse del fondo superiore a potenziare la propria produttività va senza meno conciliato con il contrapposto interesse del fondo inferiore a non veder ridotta la propria, con la conseguenza che, ove la modifica dello scolo abbia provocato un assoggettamento ben più gravoso del fondo inferiore, rispetto a quello preesistente (dovuto all'originario dislivello tra i fondi ed al naturale deflusso delle acque), le modifiche (quantunque necessarie per lavori di sistemazione o trasformazione agraria) assumono indubitabili connotati di illiceità (ponendosi contro il generale divieto dell'art. 913 cod. civ. di rendere più gravoso lo scolo), e non consentono all'autore la semplice corresponsione dell'indennizzo, obbligandolo, per converso, a restituire l'acqua al suo naturale deflusso mediante l'esecuzione di opere che neutralizzino l'aggravamento, ripristinando nella originaria quantità ed intensità lo scolo naturale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)