Sez. 3, Sentenza n. 11100 del 29/01/2008 Ud. (dep. 12/03/2008) Rv. 239079 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Inutilizzabilità prevista dall'art. 195, ultimo comma, cod. proc. pen. - Momento di operatività - Individuazione - Diritto della parte ad ottenere l'ammissione del teste indiretto anche in difetto di indicazione della fonte - Sussistenza.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA
In tema di testimonianza indiretta, la parte ha il diritto di ottenere l'ammissione del teste indiretto anche se non viene indicata la fonte dell'informazione, in quanto la previsione di inutilizzabilità contemplata dall'art. 195, comma settimo, cod. proc. pen. opera solo dopo l'assunzione della testimonianza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)