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Sez. 3, Sentenza n. 35426 del 03/07/2008 Ud. (dep. 16/09/2008) Rv. 240758 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Presupposti di utilizzabilità delle dichiarazioni "de relato" - Indicazione della fonte diretta - Nozione.
Stato
decisa il 2008-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240758-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

In tema di testimonianza indiretta, il divieto di utilizzazione di cui all'art. 195, comma settimo, cod. proc. pen. non opera allorquando il teste indiretto non sia in grado di indicare, al di là del solo nome di battesimo, la persona da cui abbia appreso la notizia dei fatti illeciti, giacché tale "indicazione" non va intesa come informazione completa sui dati anagrafici e sull'indirizzo della persona, dalla quale la notizia proviene, bensìcome dato oggettivo, in forza del quale risulti indubitabile la sua reale esistenza quale soggetto costituente fonte originaria e diretta della notizia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)