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Sez. L, Sentenza n. 1422 del 23/02/1996 (Rv. 495987 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Per inosservanza della disciplina d'impresa - Rilevanza - Inosservanza delle direttive di una società capogruppo - Estensione - Mancata affissione del cosiddetto codice disciplinare - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495987-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

L'inosservanza della disciplina d'impresa (art. 2104, secondo comma, cod. civ.), concretatasi addirittura nel ripetuto rifiuto delle prestazioni lavorative, integra un giusta causa di licenziamento, restando irrilevante che tale disciplina sia espressione dell'attuazione - da parte della società datrice di lavoro - di direttive ricevute da una società capogruppo con la quale abbia inteso collegarsi; né, in tale ipotesi, trattandosi di comportamento manifestamente lesivo dell'interesse dell'impresa e contrario all'etica comune, la legittimità del licenziamento disciplinare è infirmata dalla mancata affissione del cosiddetto codice disciplinare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)