Sez. L, Sentenza n. 1974 del 26/02/1994 (Rv. 485488 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Comportamenti lesivi dell'interesse dell'impresa e contrari all'etica comune o penalmente sanzionabili - Rilevanza - Mancanza di pubblicazione del codice disciplinare - Influenza - Esclusione - Comportamenti aventi attitudine solo potenziale a detta lesione o influenti soltanto sul modo di svolgimento della prestazione lavorativa - Pubblicità del codice disciplinare - Necessità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare
I comportamenti del lavoratore lesivi dell'interesse dell'impresa e manifestamente contrari all'etica comune o contraddistinti da rilevanza penale sono sanzionabili col licenziamento disciplinare anche in difetto di pubblicazione del relativo codice, poiché esso non esclude la consapevole ribellione o trascuratezza dell'autore del fatto nei confronti dell'assetto organizzativo in cui è inserito, a differenza di quanto si verifica con riguardo a recessi di ugual natura posti in essere per sanzionare comportamenti che abbiano attitudine solo potenziale alla suddetta lesione o che influiscano esclusivamente sul modo di svolgimento della prestazione lavorativa, atteso che, in questi ultimi casi, solo la conoscenza del codice disciplinare può implicare consapevole ribellione o trascuratezza rispetto al sistema delle regole della organizzazione di appartenenza e quindi una responsabilità perseguibile sul piano disciplinare.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)