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Sez. L, Sentenza n. 1974 del 26/02/1994 (Rv. 485488 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Comportamenti lesivi dell'interesse dell'impresa e contrari all'etica comune o penalmente sanzionabili - Rilevanza - Mancanza di pubblicazione del codice disciplinare - Influenza - Esclusione - Comportamenti aventi attitudine solo potenziale a detta lesione o influenti soltanto sul modo di svolgimento della prestazione lavorativa - Pubblicità del codice disciplinare - Necessità.
Stato
decisa il 1994-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485488-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare

I comportamenti del lavoratore lesivi dell'interesse dell'impresa e manifestamente contrari all'etica comune o contraddistinti da rilevanza penale sono sanzionabili col licenziamento disciplinare anche in difetto di pubblicazione del relativo codice, poiché esso non esclude la consapevole ribellione o trascuratezza dell'autore del fatto nei confronti dell'assetto organizzativo in cui è inserito, a differenza di quanto si verifica con riguardo a recessi di ugual natura posti in essere per sanzionare comportamenti che abbiano attitudine solo potenziale alla suddetta lesione o che influiscano esclusivamente sul modo di svolgimento della prestazione lavorativa, atteso che, in questi ultimi casi, solo la conoscenza del codice disciplinare può implicare consapevole ribellione o trascuratezza rispetto al sistema delle regole della organizzazione di appartenenza e quindi una responsabilità perseguibile sul piano disciplinare.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)