Sez. 3, Sentenza n. 2509 del 24/11/1970 (Rv. 348802 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - ROVINA DI EDIFICI - CADUTA DELLO INTONACO DEL CORNICIONE - DANNEGGIAMENTO DI AUTOMOBILE IN SOSTA NEL CORTILE - RESPONSABILITA PER ROVINA DI EDIFICI - CONFIGURABILITA - DIVIETO DI SOSTA NEL CORTILE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
RESPONSABILITA CIVILE - ROVINA DI EDIFICI - CADUTA DELLO INTONACO DEL CORNICIONE - DANNEGGIAMENTO DI AUTOMOBILE IN SOSTA NEL CORTILE - RESPONSABILITA PER ROVINA DI EDIFICI - CONFIGURABILITA - DIVIETO DI SOSTA NEL CORTILE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
In ipotesi di caduta di intonaco dal cornicione di un edificio in condominio, con conseguenti danni ad un'automobile in sosta nel cortile sottostante, trova applicazione l'art 2053 cod civ, in tema di rovina di edifici, a nulla rilevando l'esistenza di un divieto di sosta delle automobili nel cortile predetto. A meno che risulti il divieto sia stato disposto proprio in dipendenza delle difettose condizioni di stabilita di alcuni elementi della costruzione. Solo in tale ultima ipotesi, invero, puo porsi il problema della idoneita del fatto del danneggiato, espostosi volontariamente al pericolo di cui era stato avvertito e che nel suo interesse avrebbe potuto evitare, ad interrompere il nesso di causalita tra la condotta del proprietario dell'edificio e l'evento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2053, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)