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Sez. 1, Sentenza n. 6095 del 17/11/1981 (Rv. 416888 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RICORSI CONTRO LA ISCRIZIONE - PRESUPPOSTO - ILLEGITTIMA ATTIVITÀ DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - ESCLUSIONE - PAGAMENTO DELLA IMPOSTA PER AUTOTASSAZIONE - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1981-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416888-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RICORSI CONTRO LA ISCRIZIONE - PRESUPPOSTO - ILLEGITTIMA ATTIVITÀ DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - ESCLUSIONE - PAGAMENTO DELLA IMPOSTA PER AUTOTASSAZIONE - ININFLUENZA.*

Dalle Disposizioni coordinate dell'art. 16 ultimo comma del d.P.R. n. 636/72, il quale consente il ricorso contro il ruolo oltre che per i vizi propri di tale atto anche se il ruolo non sia stato preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento, e degli artt. 14 d.P.R. n. 602/73 e 36 bis d.P.R. n. 600/73, i quali consentono l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dei Tributi corrispondenti agli imponibili dichiarati dal contribuente senza la necessità di un preventivo atto di accertamento o di imposizione, consegue che l'impugnazione del ruolo può essere proposta indipendentemente dall'illegittima attività dell'amministrazione finanziaria, ancorché il contribuente abbia eseguito il pagamento dell'imposta per autotassazione e successivamente ritenga di avere diritto al rimborso. (V 3459/81, mass n 414057).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)