Sez. 1, Sentenza n. 3174 del 27/04/1988 (Rv. 458644 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - COMPETENZA - LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO - ISCRIZIONE A RUOLO E NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE - CONTESTAZIONI DEL CONTRIBUENTE - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - COMPETENZA - LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO - ISCRIZIONE A RUOLO E NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE - CONTESTAZIONI DEL CONTRIBUENTE - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE.*
In tema di imposte sul reddito (nella specie, ILOR), la liquidazione operata dall'amministrazione, con iscrizione a ruolo e notifica di cartella esattoriale, ancorché si uniformi alla dichiarazione del contribuente, è atto impositivo. Pure in tale ipotesi, pertanto, le eventuali contestazioni del contribuente, ivi incluse quelle fondate su dedotti errori della dichiarazione medesima (non suscettibile di rettifica "a posteriori", se non da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600), possono essere fatte valere soltanto in Sede di ricorso alle commissioni tributarie, entro sessanta giorni dall'indicata notificazione, a norma dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (nella specie, nel testo in vigore prima delle modificazioni introdotte dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739), con l'ulteriore conseguenza che l'inutile decorso di detto termine di decadenza rende incontestabile la pretesa tributaria, escludendo ogni possibilità di successive azioni di ripetizione. (V 6551/86, mass n 448703; (V 6095/81, mass n 416888).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)