Sez. 3, Sentenza n. 3474 del 29/11/1971 (Rv. 355105 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - INTERRUZIONE - PER MORTE OD INCAPACITA DELLE PARTI - APPLICABILITA IN FAVORE DI TUTTE LE PARTI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - INTERRUZIONE - PER MORTE OD INCAPACITA DELLE PARTI - APPLICABILITA IN FAVORE DI TUTTE LE PARTI.*
Nell'ipotesi dell'art 328 cod proc civ l'interruzione del termine per proporre impugnazione opera in favore di tutte le parti in causa, sia che l'evento - morte o perdita della capacita - riguardi la parte vittoriosa, che lo stesso riguardi la parte soccombente. (V 2360'62; 4314'54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)