Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25249 del 14/12/2010 (Rv. 615856 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Presupposti - Requisito numerico - Criterio della normale occupazione - Rilevanza - Occupazione variabile in riferimento alla natura dell'attività del datore di lavoro - Determinazione - Media annuale - Fondamento - Fattispecie in tema di datore di lavoro esercente attività stagionale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Ai fini della operatività della tutela reale contro i licenziamenti individuali illegittimi, il computo dei dipendenti va accertato sulla base del criterio della normale occupazione, da riferirsi al periodo di tempo antecedente al licenziamento e non anche a quello successivo; nel caso in cui poi la variabilità del livello occupazionale sia strutturalmente connessa al carattere dell'attività produttiva, come nella specie quella stagionale, che richiede normalmente il ricorso al contratto a termine o al part-time verticale, il riferimento al criterio medio-statistico della normale occupazione trova conferma nella specifica disciplina del part-time e, per l'individuazione dell'arco di tempo in cui calcolare tale media, il periodo temporale utilizzabile più appropriato è quello riferito all'anno. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore da una società che gestiva un'impresa stagionale, ma rigettato la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, essendo stato accertato che nell'anno antecedente il licenziamento la media annuale dei lavoratori occupati era stata di non oltre quindici dipendenti).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)