Sez. L, Sentenza n. 2546 del 10/02/2004 (Rv. 570029 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Presupposti - Requisito numerico - Criterio della normale occupazione - Rilevanza - Occupazione variabile in riferimento alla natura dell'attività del datore di lavoro - Determinazione - Media annuale - Fondamento - Fattispecie in tema di datore di lavoro esercente attività alberghiera stagionale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Ai fini della operatività della tutela reale contro i licenziamenti individuali illegittimi, il computo dei dipendenti va accertato sulla base del criterio della normale occupazione, da riferirsi al periodo di tempo antecedente al licenziamento e non anche a quello successivo. Nel caso in cui poi la variabilità del livello occupazionale sia strutturalmente connessa al carattere dell'attività produttiva, quale quella alberghiera, che richiede normalmente il ricorso al contratto a termine o al part-time verticale, il riferimento al criterio medio-statistico della normale occupazione trova conferma nella specifica disciplina del part-time e, per l'individuazione dell'arco di tempo in cui calcolare tale media, il periodo temporale utilizzabile più appropriato è quello riferito all'anno. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., pur ritenendo illegittimo il licenziamento intimato ad una lavoratrice da una società che gestiva un albergo operante nel periodo primaverile ed estivo, aveva rigettato la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro avendo accertato che nell'anno antecedente al licenziamento la media annuale dei lavoratori occupati alle dipendenze di quella società era stata di quindici dipendenti).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)