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Sez. 5, Sentenza n. 8859 del 14/04/2006 (Rv. 588652 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE | Art. 60, sesto comma, d.P.R. n. 633 del 1972 - Oneri dell'ufficio precedenti l'iscrizione a ruolo - Invito al pagamento delle somme dovute, con attenuazione della sanzione - Sopravvenuta disciplina più favorevole ex art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 - Conseguenze - Implicita abrogazione della norma.
Stato
decisa il 2006-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588652-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE

In tema di IVA ed in ipotesi di mancato versamento di imposta dichiarata dallo stesso contribuente, sanzionato dalla legge con l'applicazione di una pena pecuniaria pari al cento per cento dell'importo non versato, la previsione del preventivo invito al pagamento, contenuta nell'art. 60, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (comma introdotto dall'art. 10 del d.l. n. 323 del 1996, convertito in legge n.425 del 1996), quale adempimento necessario e prodromico alla iscrizione a ruolo dell'imposta (che aveva quale unica funzione quella di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie della realizzata omissione di versamento), è da ritenersi implicitamente caducata, e comunque priva di conseguenze nel caso di sua inosservanza, per effetto dell'art. 13, primo comma, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che riducendo la sanzione inizialmente prevista dall'art. 44 del citato d.P.R. n. 633 del 1972 (dal cento per cento al trenta per cento dell'importo non versato), ha fatto venir meno ogni interesse del contribuente ad un inadempimento dal quale nessun vantaggio egli potrebbe più trarre.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)