Sez. 5, Sentenza n. 22437 del 05/09/2008 (Rv. 605093 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE | Sanzioni ex art. 54bis e 60 del d.P.R. n.633 del 1972 - Irrogazione immediata ex art.17 del d.lgs. n.472 del 1997 - Previo invito al versamento ex art.60, comma sesto, del d.P.R. n.633 del 1972 - Necessità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE
In tema di IVA ed in ipotesi di sanzioni liquidate ai sensi dell'art.54 bis e 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, l'art.17 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n.472, prevede l'irrogazione immediata (mediante iscrizione a ruolo e senza previa contestazione) delle sanzioni nella misura del trenta per cento dell'importo non versato; con tale normativa è stato implicitamente abrogato il sesto comma dell'art.60 citato, nella parte in cui prevedeva l'invio del preventivo invito al versamento la cui unica funzione è quella di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie della omissione di versamento, posto che la sanzione è stata fissata in misura comunque inferiore a quella cui poteva accedersi in adesione all'invito.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)