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Sez. 5, Sentenza n. 17174 del 26/01/2024 Cc. (dep. 24/04/2024) Rv. 286292-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Misure di prevenzione patrimoniali disposte prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 159 del 2011 - Impugnazione del provvedimento di approvazione della gestione degli amministratori giudiziari - Ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. per violazione di legge - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286292-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione patrimoniali disposte prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il provvedimento di approvazione del rendiconto della gestione degli amministratori giudiziari, che ha natura decisoria in quanto destinato a incidere su diritti soggettivi, è ricorribile per cassazione solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 Cost., mancando, nella previgente normativa, l'indicazione di specifici rimedi impugnatori.

Costituzione art. 111 com. 7, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 117 com. 117 lett. 1, Decreto Legge 14/06/1989 num. 230 art. 7, DM Grazia e Giustizia 01/02/1991 art. 5, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)