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Sez. 5 - , Ordinanza n. 26109 del 17/11/2020 (Rv. 659876 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Accertamento con adesione - Società estinta - Validità - Effetti - Intangibilità della pretesa erariale - Conseguenze - Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659876-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE

In materia tributaria, l'accertamento con adesione da parte dell'ex socio e liquidatore di società di capitali già estinta e cancellata dal registro delle imprese in epoca anteriore all'emanazione dell'atto impositivo è valido ed efficace e determina l'intangibilità della pretesa erariale oggetto del concordato tra le parti, risultando conseguentemente esclusa per il contribuente la possibilità di impugnare tale accordo o l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia ma solo a garanzia del Fisco, fino all'integrale pagamento dell'obbligazione scaturente dal concordato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)