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Sez. 4, Sentenza n. 1501 del 01/12/1989 Ud. (dep. 02/02/1990) Rv. 183206 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - MACCHINA NON CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELL'ART. 68 DEL D.P.R. N. 547 DEL 1955 - INFORTUNIO SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE DELLA MACCHINA - SUSSISTENZA - RAGIONI.*
Stato
decisa il 1989-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183206-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - MACCHINA NON CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELL'ART. 68 DEL D.P.R. N. 547 DEL 1955 - INFORTUNIO SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE DELLA MACCHINA - SUSSISTENZA - RAGIONI.*

In tema di lesioni personali a seguito di infortunio sul lavoro, la condotta di colui che, in violazione del divieto sancito dallo art. 7 del d.P.R. n. 547 del 1955, venda una macchina non conforme alle prescrizioni dell'art. 68 dello stesso d.P.R., è di per sè sufficiente ad integrare l'elemento di colpa specifica del delitto di cui all'art. 590, terzo comma, cod. pen., ed è legata da nesso concausale con l'evento lesivo, stante la normalità e la conseguenzialità dell'impiego della macchina nel ciclo produttivo della ditta acquirente. (V mass n 173834; (V mass n 173725; (V mass n 169608 ed ivi citate; (Conf mass n 174723 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 590 com. 3, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 7 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)