Sez. 4, Sentenza n. 9322 del 24/03/1986 Ud. (dep. 15/09/1986) Rv. 173725 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - COSTRUZIONE VENDITA NOLEGGIO DI MACCHINARI NON RISPONDENTI ALLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - COSTRUZIONE VENDITA NOLEGGIO DI MACCHINARI NON RISPONDENTI ALLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA.*
Il divieto sancito dall'art. 7 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 di costruire, vendere, noleggiare e cedere in uso macchine, parti di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere non rispondenti alle prescrizioni dettate dallo stesso decreto non esclude la responsabilità dei datori di lavoro per il concreto impiego di detti strumenti nelle loro aziende, essendo normale e precipuo Obbligo dei datori di lavoro, quali principali destinatari di quelle prescrizioni, verificare in ogni caso che le apparecchiature impiegate siano conformi alla normativa antinfortunistica e non costituiscano fonte di pericoli. (Conf mass n 154666 ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)