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Sez. 6, Sentenza n. 39067 del 06/07/2007 Ud. (dep. 23/10/2007) Rv. 238398 - 01

CORTE DI ASSISE (Cod. proc. pen. 1930) - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLA CORTE - GIUDICI POPOLARI (GIURATI) | Sostituzione per temporaneo impedimento di un giudice popolare effettivo - Mancata stabilizzazione del collegio diversamente composto - Rientro del giudice popolare sostituito - Nullità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2007-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238398-01

CORTE DI ASSISE (Cod. proc. pen. 1930) - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DELLA CORTE - GIUDICI POPOLARI (GIURATI)

Nel corso del dibattimento in Corte d'Assise, la sostituzione temporanea di un giudice popolare effettivo cui abbia fatto seguito, prima della decisione finale in camera di consiglio, il rientro del giudice popolare sostituito, determina la nullità prevista dall'art. 525, comma secondo, cod. proc. pen., solo qualora risulti dagli atti che la rinnovazione del dibattimento sia stata deliberatamente esclusa o rifiutata. (Fattispecie in cui il giudice popolare sostituito per temporaneo impedimento è rientrato a far parte del collegio dopo alcune udienze ed è infine entrato in camera di consiglio per la decisione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 10/04/1951 num. 287 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)