Sez. 3, Sentenza n. 1414 del 08/02/1995 (Rv. 490325 - 01)
CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA | Stipulazione posteriore all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 - Conseguenze - Diritto del coltivatore di estinguere l'originario rapporto di affitto - Sussistenza - Previa conversione di fatto del rapporto da mezzadria in affitto - Necessità - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA
In tema di contratti agrari, poiché il contratto di mezzadria deve essere ricondotto automaticamente all'affitto fin dal momento della stipulazione, in virtù dell'art. 27 della legge 3 maggio 1982 n. 203, il coltivatore può - assistito dal rappresentante dell'organizzazione agricola di categoria e pur senza la consapevolezza che il contratto di mezzadria stipulato dopo l'entrata in vigore della predetta legge è soggetto alla disciplina dell'affitto - estinguere l'originario rapporto di affitto, senza necessità di convertire di fatto il rapporto medesimo da mezzadria in affitto, essendo prevista la conversione, dall'art. 25 della stessa legge, solo per i contratti associativi stipulati prima della sua entrata in vigore.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 25 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)