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Sez. 3, Sentenza n. 350 del 14/01/2002 (Rv. 551535 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONVERSIONE DEI CONTRATTI ASSOCIATIVI - IN GENERE | Stipulazione anteriore all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 - Conseguenze - Volontà delle parti - Sovranità - Sussistenza - Mancanza di richiesta - Conversione del contratto in affitto - Esclusione - Stipulazione posteriore all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 - Preminenza della legge sulla volontà delle parti - Art. 1339 cod. civ. - Operatività - Conversione del contratto associativo in affitto a coltivatore diretto - Richiesta - Termine di decadenza - Sussistenza - Termine di 4 anni dall'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 (6 maggio 1982) - Individuazione.
Stato
decisa il 2002-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551535-01

CONTRATTI AGRARI - CONVERSIONE DEI CONTRATTI ASSOCIATIVI - IN GENERE

In tema di contratti agrari, come si ricava dalla ragione e dalla stessa formulazione letterale delle disposizioni di cui agli artt. 25, 27 e 28 della legge 3 maggio 1982, n. 203, mentre gli artt. 25 e 28 disciplinano la <<conversione>> dei contratti associativi, l'art. 27 ha riguardo alla <<riconduzione>> all'affitto di tutti i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della detta legge n. 203 del 1982. Trattandosi di istituti diversamente definiti dal legislatore è palese, già in prima approssimazione, l'impossibilità di applicare in particolare all'istituto della <<riconduzione>> la disciplina propria dell'altro. La diversa formulazione letterale delle due norme (l'una prevede che <<i contratti... sono convertiti in affitto a richiesta di una delle parti...>>, mentre l'altra dispone che <<le norme regolatrici dell'affitto... si applicano a tutti i contratti agrari>>) non può quindi significare altro che, mentre in un caso la volontà delle parti è sovrana - e pertanto, in assenza di richiesta, il rapporto [ associativo ] permane tale, venendo a [ definitiva: cfr. Cass. 23 febbraio 2000, n. 2049 ] cessazione alla data indicata dallo stesso legislatore (art. 34 legge n. 203)-, nell'altro è la legge che si sovrappone alla volontà delle parti, sostituendo il contenuto delle clausole eventualmente con essa in contrasto (a norma dell'art. 1339 cod. civ.). A tale stregua, stante l'espressa previsione di cui al citato art. 25, mentre la suindicata <<conversione>> in affitto deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di quattro anni dall'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, la detta norma non può fare riferimento che ai contratti associativi già in corso alla detta data di entrata in vigore, e non può essere applicata oltre i casi consentiti, con esclusione pertanto dei contratti [ associativi ] conclusi successivamente, eventualmente anche a distanza di molti anni dopo che sono decorsi i quattro anni dal 6 maggio 1982.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 25 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 34 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 27, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 28 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)