diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2100 del 15/01/1997 Ud. (dep. 06/03/1997) Rv. 206999 - 01

PENA - PENE ACCESSORIE - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA | Emissione di assegno senza provvista o senza autorizzazione - Pena detentiva - Sostituita con pena pecuniaria - Esclusione della pena accessoria - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206999-01

PENA - PENE ACCESSORIE - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA

In materia di disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, deve osservarsi che la pena accessoria della pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 5 comma secondo, legge n. 386/90, si applica, in presenza di condanna non solo nei casi previsti dall'art. 1 (emissione di assegno senza autorizzazione), ma anche in quelli previsti dall'art. 2 (emissione senza provvista), qualora venga, però, inflitta la pena detentiva. Ne consegue che tale pena accessoria si impone solamente in caso di condanna a pena detentiva, sia essa conseguente l'emissione di assegni senza autorizzazione del trattario, sia senza provvista. Nell'ipotesi pertanto di sostituzione della pena detentiva ex art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, alla condanna non consegue la pubblicazione della sentenza come pena accessoria, in quanto, ex art. 57 comma secondo, stessa legge, la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)