Sez. 1, Sentenza n. 1006 del 03/02/1999 Cc. (dep. 29/03/1999) Rv. 213014 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria - Art.57 legge n.689 del 1981 - Effetti ostativi ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena - Esclusione.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
L'art.57, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689, nel disciplinare gli effetti delle pene sostitutive, stabilisce che la pena pecuniaria si considera sempre tale, anche se sostitutiva di quella detentiva. Da ciò consegue che la condanna alla reclusione, sostituita con la pena pecuniaria, non è ostativa ai fini della sospensione condizionale della pena.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)