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Sez. 3, Sentenza n. 1132 del 07/03/1978 (Rv. 390507 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - DECISIONI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - INDIVIDUAZIONE - QUALIFICAZIONE DATA DAL GIUDICE ALL'AZIONE - RILEVANZA - DEFINIZIONE DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI DATA DALL'ATTORE IN CONTRASTO CON QUELLA DATA DAL GIUDICE - APPELLO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390507-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - DECISIONI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - INDIVIDUAZIONE - QUALIFICAZIONE DATA DAL GIUDICE ALL'AZIONE - RILEVANZA - DEFINIZIONE DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI DATA DALL'ATTORE IN CONTRASTO CON QUELLA DATA DAL GIUDICE - APPELLO - AMMISSIBILITA.*

Al fine dell'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro le decisioni emesse in Sede di opposizioni inerenti al procedimento esecutivo, rileva esclusivamente la qualificazione data all'Azione, espressamente od implicitamente, dal giudice adito. Pertanto, la sentenza di primo grado che abbia qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione, anziche agli Atti esecutivi, come sostenuto dall'attore, e impugnabile con l'appello e non gia con il ricorso per Cassazione. (Conf 2880/76, mass n 381630; (Conf 1354/75, mass n 374884).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)