diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2154 del 29/07/1964 (Rv. 303173 - 01)

DEMANIO - DEMANIO STRADALE - STRADA - IN GENERE - APERTURA DI ACCESSI - AUTORIZZAZIONE AI PROPRIETARI FRONTISTI - USO SPECIALE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - TUTELA IN SEDE POSSESSORIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1964-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303173-01

DEMANIO - DEMANIO STRADALE - STRADA - IN GENERE - APERTURA DI ACCESSI - AUTORIZZAZIONE AI PROPRIETARI FRONTISTI - USO SPECIALE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - TUTELA IN SEDE POSSESSORIA - LIMITI.*

Riguardo alla tutela possessoria che, nei rapporti tra privati, e accordata rispetto ai beni demaniali, e da ritenere, quindi, che, mentre l'Azione di spoglio e ammessa sia per la tutela degli Usi speciali che degli Usi eccezionali, l'Azione di manutenzione e, invece, limitata ai soli Usi eccezionali, dato che soltanto le facolta inerenti a questi ultimi possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione (art. 1145, secondo e terzo comma cod.civ.). le particolari forme di utilizzazione del bene demaniale a cui danno luogo le facolta che vengono riconosciute (normalmente dietro autorizzazione) ai proprietari frontisti di una pubblica strada (come ad es. La facolta di aprire sulla strada accessi alle proprieta private o diramazioni di strade private), non danno luogo a figure di uso speciali del bene demaniale in quanto non corrispondono ne ad una funzione propria del bene demaniale ne ad una funzione secondaria che si aggiunge a quella principale collegata all'uso comune, ma fanno parte del regime dei rapporti tra la proprieta pubblica e la proprieta privata. In Sede possessoria, le predette facolta possono essere tutelate, nei rapporti tra privati, solo con l'Azione di spoglio e non anche con l'Azione di manutenzione (art. 1145, secondo e terzo comma cod. civ.)*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)