Sez. 2, Sentenza n. 4057 del 06/12/1975 (Rv. 378361 - 01)
DEMANIO - FACOLTA DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - USO SPECIALE - PROPRIETARIO DI EDIFICIO CONFINANTE CON UN'AREA DEMANIALE - DIRITTI ED OBBLIGHI.*
DEMANIO - FACOLTA DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - USO SPECIALE - PROPRIETARIO DI EDIFICIO CONFINANTE CON UN'AREA DEMANIALE - DIRITTI ED OBBLIGHI.*
Il proprietario di edificio latistante ad uno spiazzo demaniale, in aggiunta alla facolta di uso comune generale del bene pubblico, spettantegli uti civis, ha il diritto potestativo a ricavare da esso ulteriori possibili utilizzazioni, nell'Esercizio di facolta intrinseca al contenuto del diritto suo di proprieta ed in dipendenza dalla relazione di vicinanza tra i due beni, pubblico e privato. Tale diritto comporta il dovere di astensione da qualsiasi impedimento, per gli altri coutenti, dovere che, in particolare, inibisce agli altri frontisti di interrompere, pur nell'Esercizio dei loro relativi poteri, la particolare relazione di contatto fra ciascun frontista ed il suolo pubblico. Cio non comporta situazione di privilegio a favore del frontista prima utente, il quale potra solo pretendere che altri non gli impedisca l'Esercizio dell'uso speciale, ma non potra assolutamente impedire agli altri il pari uso del bene pubblico. (V 3485/74, mass n 371994; 2154/64, mass n 303173).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)