Sez. 6, Sentenza n. 41827 del 10/06/2014 Ud. (dep. 07/10/2014) Rv. 260371 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - IN GENERE | Inosservanza dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile e di mantenimento dei figli - Presupposti - Immediata esecutività della sentenza di divorzio - Conseguenze - Passaggio in giudicato della sentenza di divorzio - Necessità - Esclusione - Eventuale revocazione della sentenza divenuta irrevocabile - Rilevanza - Esclusione.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - IN GENERE
Il reato previsto dall'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno periodico al coniuge divorziato e/o di mantenimento per i figli minori) sanziona la violazione dei doveri nascenti dalla sentenza civile di divorzio in quanto immediatamente esecutiva, con la conseguenza che ai fini della configurabilità della fattispecie incriminatrice non costituisce ostacolo il non ancora intervenuto passaggio in giudicato della decisione o l'eventualità dell'insorgere di vicende idonee ad interrompere la forza cogente di questa, come la prospettiva di una sua possibile revocazione.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)