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Sez. 6, Sentenza n. 42248 del 07/11/2006 Ud. (dep. 22/12/2006) Rv. 235317 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE | Sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio - Rilevanza della sua efficacia retroattiva sul vincolo ai fini della sussistenza del reato per il periodo precedente la sua delibazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235317-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE

È configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti del coniuge anche per il periodo antecedente alla sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del vincolo matrimoniale e fino al momento in cui tale sentenza diviene efficace per l'ordinamento italiano, a nulla rilevando la circostanza che la dichiarazione di nullità abbia effetto "ex tunc" e non"ex nunc".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)