Sez. 2, Sentenza n. 2365 del 20/11/1973 Ud. (dep. 16/03/1974) Rv. 126482 - 01
SENTENZA PENALE - NULLITA - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DI UNO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO - NULLITA RELATIVA - MANCATA TEMPESTIVA DEDUZIONE DELLA NULLITA - SANATORIA - SOTTOSCRIZIONE APPOSTA PRIMA DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA - SANATORIA - FATTISPECIE.*
SENTENZA PENALE - NULLITA - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DI UNO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO - NULLITA RELATIVA - MANCATA TEMPESTIVA DEDUZIONE DELLA NULLITA - SANATORIA - SOTTOSCRIZIONE APPOSTA PRIMA DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA - SANATORIA - FATTISPECIE.*
La mancata sottoscrizione della sentenza da parte di uno dei componenti del collegio giudicante integra una nullita relativa e non gia di carattere assoluto, in quanto non incide sulla Costituzione del giudice nel momento in cui delibera la decisione, ma su un momento successivo, inficiando l'atto solo quale documento formale. Trattandosi di nullita relativa, la stessa resta sanata se la firma mancante sia successivamente apposta prima del deposito della sentenza a norma dell'art 151 cod proc pen, e se la nullita stessa non venga rilevata e dedotta tempestivamente. (nella specie e stata ritenuta la nullita della sentenza in quanto la sottoscrizione da parte di uno dei giudice del collegio era stata apposta dopo il deposito in cancelleria del documento e dopo la notificazione del relativo estratto all'imputato).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 7, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)