Sez. 5, Sentenza n. 11236 del 10/10/1984 Ud. (dep. 19/12/1984) Rv. 167156 - 01
SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - APPOSIZIONE DA PARTE DI UNO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO GIUDICANTE DOPO IL DEPOSITO DELLA SENTENZA O DOPO LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI DI GRAVAME - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - APPOSIZIONE DA PARTE DI UNO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO GIUDICANTE DOPO IL DEPOSITO DELLA SENTENZA O DOPO LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI DI GRAVAME - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
La sottoscrizione della sentenza da parte di uno dei componenti del collegio giudicante dopo il deposito della stessa costituisce una mera irregolarità che non produce nullità dell'atto a norma dello art. 475 n. 5 cod. proc. pen. che tale sanzione contempla per la mancata, ma non per la tardiva sottoscrizione. Questa può quindi essere apposta anche dopo la presentazione dei motivi di gravame che non precludono al giudice che ha deliberato il provvedimento di sanare l'iniziale difetto formale dell'atto. (V mass n 148082; (V mass n 149213; (V mass n 109273; (Conf mass n 155611; (Conf mass n 153247; (Conf mass n 144561; (Conf mass n 134550; (contra mass n 126482; (contra mass n 114235; (contra mass n 110438).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 7, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)