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Sez. 3, Sentenza n. 979 del 27/01/1993 (Rv. 480462 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Dispositivo (lettura del) | Redazione del medesimo - Contraddittorietà tra motivazione e dispositivo - Nullità della sentenza - Limiti - Integrazione del dispositivo con la motivazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480462-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Dispositivo (lettura del)

La contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza nel rito del lavoro, ove è inapplicabile il principio della interpretazione e della integrazione del dispositivo alla luce del tenore della motivazione, comporta, quando non è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, la nullità della sentenza, deducibile in Cassazione ai sensi dell'art. 360 nn. 3-5 cod. proc. civ., a meno che il contrasto non sia limitato ad un punto marginale della sentenza, quale quello delle spese di causa, e non debba, perciò, essere risolto dandosi la prevalenza al dispositivo, secondo il principio della intangibilità di questo atto, che, essendo letto in udienza ed utilizzabile come autonomo titolo esecutivo, è dotato di una sua esterna rilevanza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 438

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)