Sez. L, Sentenza n. 1167 del 01/02/1995 (Rv. 490196 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) | Redazione - Atto di rilevanza esterna - Errore di giudizio in esso espresso - Correzione - Inammissibilità - Motivazione difforme - Annullabilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL)
Nel rito del lavoro la redazione del dispositivo non è, come nel rito ordinario, un atto puramente interno, modificabile dallo stesso giudice fino a quando la sentenza non venga pubblicata, ma è un atto di rilevanza esterna, dato che la sua lettura in udienza porta ad immediata conoscenza delle parti il contenuto della decisione e che di esso le parti possono avvalersi come titolo esecutivo autonomo. conseguentemente in caso di errore di giudizio espresso nel dispositivo non è più possibile (salvo che in sede di impugnazione) la correzione di tale errore, e se, a tal fine, si adotta una motivazione diversa dal dispositivo, la sentenza è soggetta inevitabilmente ad annullamento, non risultando applicabili né il principio della integrazione del dispositivo con la parte motiva della sentenza, né il procedimento di correzione degli errori materiali ex art. 287 cod. proc. civ. (Nella specie il giudice di merito aveva liquidato in dispositivo l'indennità di mancato preavviso dovuta da un agente al preponente in L. 3.569.145, ma nella motivazione aveva liquidato la diversa somma di L. 8.922.864, giustificando come frutto di un errore materiale la cifra indicata nel dispositivo. La S.C. ha rilevato che al contrario doveva ritenersi l'esistenza di un errore di giudizio, sia perché non vi era alcuna relazione tra le due cifre, sia perché quella indicata in dispositivo appariva il preciso risultato di un'operazione matematica basata su dati e criteri diversi da quelli utilizzati in sede di motivazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)