Sez. L - , Ordinanza n. 1492 del 22/01/2018 (Rv. 647194 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Insegnante - Mancata assunzione con contratto a tempo determinato - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE
In tema di personale docente, in caso di mancata assunzione con contratto a tempo determinato per illegittima formazione della graduatoria permanente, l'insegnante, che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, può dimostrare l'entità del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito anche mediante il ricorso a presunzioni, attraverso le quali, dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti, si possa coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, a seguito di un giudizio di probabilità, immune dal controllo di legittimità se adeguatamente motivato, basato sull' "id quod plerumque accidit", in virtù della regola dell'inferenza probabilistica, che tenga conto di indizi gravi, precisi e concordanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto provato per presunzioni il lucro cessante, costituito dalle retribuzioni non percepite, liquidato al netto dell'"aliunde perceptum", derivante dal compimento di altra attività lavorativa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)