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Sez. 3, Sentenza n. 1887 del 11/02/2002 (Rv. 552162 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio - Natura perentoria - Omessa qualificazione del termine come perentorio da parte del giudice - Irrilevanza - Inosservanza dell'ordine di integrazione - Inammissibilità del gravame.
Stato
decisa il 2002-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552162-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

Il termine che il giudice assegna alla parte per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. è perentorio e pertanto la sua inosservanza determina la inammissibilità dell'impugnazione anche se il giudice non abbia espressamente qualificato il termine suddetto come perentorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)