Sez. 3, Sentenza n. 28984 del 20/05/2025 Cc. (dep. 06/08/2025) Rv. 288348-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Omessa motivazione del giudice sulla richiesta del beneficio - Impugnazione dell'imputato limitata a detto vizio - Legittimità - Conseguenze - Caducazione integrale dell'accordo - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
In tema di patteggiamento, l'imputato che, a fronte di un accordo sulla pena subordinato alla concessione della sospensione condizionale, censuri la sentenza per l'omessa motivazione sul punto può legittimamente limitare il ricorso per cassazione alla sola mancata statuizione sulla condizione apposta alla pattuizione, dimostrando di non avere interesse alla caducazione totale dell'accordo. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che, in tal caso, a che il principio devolutivo dell'impugnazione impedisce al giudice di legittimità di pronunciare l'integrale annullamento della sentenza oggetto d'impugnativa sulla base del disposto di cui all'art. 444, comma 3, cod. proc. pen.).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)