Sez. 5, Sentenza n. 4832 del 01/10/2015 Cc. (dep. 05/02/2016) Rv. 266017 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Condizioni ostative alla concedibilità del beneficio - Sussistenza - Poteri del giudice - Limiti - Rigetto dell'istanza - Necessità - Pronuncia della sentenza in presenza di condizioni ostative - Conseguenze - Nullità della sentenza di patteggiamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
In tema di patteggiamento, qualora l'imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, ancorché il pubblico ministero abbia aderito alla richiesta, il giudice resta, comunque, investito del potere-dovere di verificare la concedibilità del beneficio e deve, pertanto, rigettare la richiesta di patteggiamento, a norma dell'art. 444, comma terzo, cod. proc. pen., qualora rilevi la sussistenza di condizioni ostative; ne deriva che, ove il giudice non si adegui a detta "regula juris", la sentenza è affetta da nullità nel suo insieme e non solo nella parte relativa al punto della sospensione, perché emessa a seguito di un'istanza inefficace e deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice "a quo" per l'ulteriore corso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)