Sez. U, Sentenza n. 957 del 18/02/1989 (Rv. 461945 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - GEOMETRI - RICORSO CONTRO PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - CONSIGLIO NAZIONALE - ESCLUSIONE DEL FATTO ADDEBITATO - SANZIONE PER ILLECITO DIVERSO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - GEOMETRI - RICORSO CONTRO PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - CONSIGLIO NAZIONALE - ESCLUSIONE DEL FATTO ADDEBITATO - SANZIONE PER ILLECITO DIVERSO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il ricorso al consiglio nazionale dei Geometri, avverso provvedimento del consiglio provinciale irrogativo di sanzione disciplinare, introduce un procedimento giurisdizionale, avente ad oggetto il controllo sulla legittimità formale e sostanziale dell'atto amministrativo impugnato. Ne consegue che detto consiglio nazionale, ove escluda la sussistenza del fatto addebitato per il quale è stata inflitta la sanzione, deve limitarsi a rimuovere quel provvedimento, senza alcuna facoltà di sostituirsi allo organo amministrativo titolare del potere disciplinare, né quindi di ravvisare una infrazione, ancorché meno grave, applicando la relativa pena, per un fatto diverso da quello ritenuto dal consiglio provinciale e ritualmente sottoposto al suo esame. (V 575/76, mass n 379221).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)