Sez. U, Sentenza n. 575 del 21/02/1976 (Rv. 379221 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - IN GENERE - GEOMETRI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI DEI CONSIGLI DEI COLLEGI PROVINCIALI - NATURA AMMINISTRATIVA - PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE - GIUDICE SPECIALE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - AMMISSIBILITA - REVISIONE DI TALE GIURISDIZIONE SPECIALE - TERMINE PERENTORIO EX SESTA DISPOSIZIONE TRANSITORIA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - IN GENERE - GEOMETRI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI DEI CONSIGLI DEI COLLEGI PROVINCIALI - NATURA AMMINISTRATIVA - PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE - GIUDICE SPECIALE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - AMMISSIBILITA - REVISIONE DI TALE GIURISDIZIONE SPECIALE - TERMINE PERENTORIO EX SESTA DISPOSIZIONE TRANSITORIA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
Mentre i consigli dei collegi provinciali dei Geometri emettono provvedimenti di natura amministrativa, il consiglio nazionale dinanzi al quale quei provvedimenti possono essere impugnati e un giudice speciale. Il carattere giurisdizionale delle decisioni di tale organo e desumibile fra l'altro - oltre che dai connotati formali (art 9, comma primo, del regolamento di procedura approvato con DM 15 febbraio 1949) - dall'assoggettamento delle decisioni stesse al ricorso per Cassazione a sensi dell'art 15, ultimo comma, del RD 11 febbraio 1929, n 274, puntualmente inquadrabile nello schema dell'art 111, secondo comma, della Costituzione. D'altra parte, l'anteriorita alla Costituzione della norma istitutiva dell'organo consente di ritenere ad esso applicabile la sesta disposizione transitoria, che per la revisione delle giurisdizioni speciali prevede un termine da non considerarsi come perentorio. (fattispecie riguardante l'impugnazione del geometra contro provvedimento di cancellazione dall'albo). (V 262/72, mass n 356080; (V 505/70, mass n 345536).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 15, DM 15/02/1949 art. 9 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)